Aggiornamento in merito all’ordinanza emessa dalla Regione Marche

Il TAR delle Marche ha annullato l’ordinanza. Nel decreto emesso si sottolinea il fatto che non sussistevano, al momento di emissione dell’ordinanza in oggetto, casi accertati di contagio nelle Marche, ma solo rischi relativi alla prossimità del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui erano stati rilevati casi confermati di contagio da COVID-19.

A seguire l’articolo originale apparso ieri online.

La diatriba fra Regione Marche e la Presidenza del Consiglio dei Ministri crea il caos anche nel misurare la corretta applicazione delle restrizioni alle manifestazioni di carattere pubblico, il tutto nel bel mezzo di una situazione già abbastanza caotica per via dell’emergenza sanitaria collegata al Coronavirus e a Ordinanze espresse in maniera poco chiara.

Giusto ieri abbiamo parlato di quella emessa dalla Regione Marche che enunciava, al punto a) “la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura” dando origine a una lacunosità assente, ad esempio, da quella emessa dalla Regione Lombardia in cui veniva disposta “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.

Nel nostro articolo, citando quanto riportato dai colleghi di Anconatoday, abbiamo segnalato la chiusura delle sale cinematografiche della regione.

Tuttavia, dopo che alcuni nostri lettori e lettrici ci hanno fatto notare quanto riportati da UCI Cinemas su Facebook, ovvero che nell’elenco delle sale chiuse non figuravano quelle presenti nelle Marche, abbiamo deciso di indagare un po’ confermadovi che, in attesa di ulteriori specificazioni, i cinema potevano restare aperti.

Il motivo? È presto detto. Il Governatore delle Marche aveva specificato la chiusura dei cinema a voce a margine della conferenza senza che quindi ci fosse una qualche valenza effettiva del tutto.

In mattinata, si è svolto un incontro presso la Regione Marche e il responsabile regionale ANEC – AGIS con lo scopo di puntualizzare in maniera più netta la condotta anche in materia di apertura (o chiusura) dei cinema.

La decisione finale conferma: i proiettori delle Marche resteranno spenti e le saracinesche delle sale abbassate fino al 4 marzo.

L’Ordinanza della Regione Marche ha creato non pochi attriti fra l’amministrazione regionale e il Governo Conte. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in un intervento a L’Ara che Tira su La7, ha commentato così la decisione di Ceriscioli:

Ieri abbiamo avuto una riunione con tutti i ministri e i presidenti delle Regioni. Ci ha sorpreso che dopo che tutti avevano concordato sul protocollo suggerito, nel pomeriggio le Marche hanno realizzato uno scarto, una deviazione. Questo non va bene perché se ognuno assume iniziative per conto suo si crea una confusione generale del Paese difficile da gestire. Disporre la chiusura delle scuole poi crea problemi per i genitori. Ha solo effetti negativi e non positivi.

Il Governatore della Regione Marche, dal canto suo, in un’intervista a Radio Capital ha definito come “schizofrenico” l’operato del Governo:

Conte ci aveva assicurato un coordinamento nazionale che desse regole uniformi a tutti gli enti locali. Ma queste linee omogenee alla fine non si sono viste. Così abbiamo deciso di accelerare. Abbiamo avuto casi al confine, a Cattolica, e quindi diventava ingiustificato non applicare quelle misure di prevenzione indicate dai tecnici della nostra regione. Il governo ha perso un’occasione per individuare una strategia uguale per tutti da seguire. Ho l’impressione che Conte faccia fatica a dare a tutto il territorio nazionale indirizzi omogenei. Tutte le regioni hanno pari dignità e noi amministratori abbiamo pari responsabilità. Lo stesso decreto del governo dà più potere alle regioni. Ora Conte se lo vuole riprendere: facesse pace con se stesso, noi non possiamo star dietro a questa schizofrenia

Tornando all’Ordinanza ecco quanto ora disposto:

Nota esplicativa in merito all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25 febbraio 2020 concernente: “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

La Cabina di regia, costituita ai sensi del punto 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25 febbraio 2020, si è riunita in data 26 febbraio, al fine di fornire chiarimenti richiesti dal territorio.
In particolare, si fa presente quanto segue:
1) La lettera a) del punto 1 dell’ordinanza 1/2020, stabilisce la sospensione delle manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura.

1.1. In tal senso devono intendersi sospese quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali determinando significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici. Si fa riferimento quindi a eventi e manifestazioni di qualsiasi natura (sportiva, culturale, sociale, economica e civica, ecc.).

1.2. Vanno incluse tra le attività da sospendere le seguenti manifestazioni: fiere, mercati straordinari e sagre, attrazioni e luna park, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc. ivi comprese le discoteche e le sale da ballo, eventi e manifestazioni promozionali (meeting, convegni e sfilate, ecc.). Sono consentite le attività musicali presso i locali ove queste non rappresentino attività prevalente.

1.3. In via generale non sono sospese le attività che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi).
Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazione di persone.

Sono escluse da tale sospensione anche le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive ivi comprese i pubblici esercizi e le mense, nonché le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone. Sono altresì escluse dalla sospensione le attività svolte da guide e accompagnatori turistici (limitatamente a gruppi composti da non oltre le 10 persone).
Sono consentiti i mercati rionali e comunali, ovvero le attività commerciali svolte ordinariamente e programmate.
Non possono essere inclusi nella sospensione i centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovanili, centri per anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.

1.4. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione, le attività di sostegno, supporto e riabilitazione alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e centri diurni) e attività di accoglienza per persone in situazioni di fragilità sociale (es: centri di pronta accoglienza).
1.5. Non si intendono sospese le celebrazioni civili di matrimoni ed esequie.
Per quanto attiene alle celebrazioni religiose si rinvia alle disposizioni adottate dai Vescovi delle Marche in data 25 febbraio 2020 (vedi allegato 1), nonché alle eventuali disposizioni adottate dagli organi delle altre Comunità religiose.
2) Il punto 6 dell’Ordinanza 1/2020 obbliga gli individui che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso nelle Marche dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente.
2.1. La definizione di area oggetto di provvedimenti restrittivi si basa sulle informazioni attualmente disponibili e quindi, in base al DPCM 23 febbraio 2020, n. 6 -Allegato 1-, i Comuni della Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e il Comune della Regione Veneto: Vò. Tale definizione può essere rivista in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
3) Tutto ciò che non è espressamente sospeso dall’ordinanza n. 1/2020 deve intendersi consentito.

Ancona, 26 febbraio 2020

Questo il commento affidato a Facebook dai titolari della sala indipendente NuovoCinema Azzurro di Ancona con cui, recentemente, abbiamo discusso del rapporto fra sala e Netflix:

 

 

Classifiche consigliate